Art. 7.
(Curatore amministrativo).

      1. Il curatore amministrativo, nominato in base ai criteri previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, deve:

          a) stabilire le condizioni, le modalità ed i tempi per la presentazione, da parte

 

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di altri soggetti danneggiati consumatori o utenti non iscritti all'associazione che ha promosso l'accordo transattivo o ad un'associazione che lo ha sottoscritto, della dichiarazione di volersi avvalere della conciliazione;

          b) tenere un elenco informatico di tutti i nominativi, messi a sua disposizione dalle associazioni e ad esso pervenuti ai sensi della lettera a), dei soggetti danneggiati consumatori o utenti e che partecipano alla classe;

          c) quantificare la somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli aventi diritto secondo i criteri concordati nell'accordo transattivo;

          d) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.

      2. Entro un mese dal deposito della relazione concernente la quantificazione e il riparto delle somme di cui al comma 1, lettere c) e d), ciascuna parte che vi abbia interesse può proporre, a propria cura e spese, osservazioni.
      3. In caso di esclusione dalla classe o dal riparto delle somme di cui al comma 1, lettera d), il curatore amministrativo deve motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al giudice.
      4. Il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione dell'accordo transattivo, ha il potere di rappresentare la classe degli aderenti davanti all'autorità giudiziaria.
      5. In caso di mancata esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per l'esecuzione dell'accordo transattivo. L'azione esecutiva è esente da oneri e da spese per bolli, contributo unificato e notifiche.
      6. Le associazioni che hanno promosso o sottoscritto l'accordo transattivo, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del curatore amministrativo.

 

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      7. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai partecipanti alla classe affinché siano informati sullo svolgimento del processo e sui propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche attraverso dispositivi telematici.
      8. Il curatore amministrativo organizza e svolge i suoi compiti con le modalità previste dalla legislazione vigente per le procedure concorsuali, per quanto compatibili.